Green pass, ancora molti i dubbi delle attività interessate: l’intervista all’avvocato Cosimo Zaccaria sui punti più controversi

Scritto da il 5 Agosto 2021

 

 

Da domani sarà necessario essere in possesso del green pass per poter accedere a numerose attività, ma ancora sono molti i dubbi che si fanno largo tra gli italiani. Abbiamo provato a sciogliere alcuni nodi intervistando l’avvocato Cosimo Zaccaria dello studio Zaccaria Rotella & Associates.

 

Avvocato, solo i titolari o anche i dipendenti, chi può controllare i green pass?

Il controllo è posto a carico dei titolari i quali possono delegare per l‘espletamento delle funzioni i dipendenti. Ovviamente sono sempre i titolari degli esercizi pubblici che, qualora si scopra da parte degli organi ispettivi una violazione, ne risponderanno con una sanzione dai 400 ai 1000 euro. Formalmente l’onere è a capo dei soggetti titolari, di fatto si possono avvalere di questo controllo anche dei soggetti dipendenti.

 

Occorre esibire, oltre al green pass, anche un documento di riconoscimento?

A mio avviso è nella logica dei fatti, anche perché, in un caso specifico, può verificarsi la circostanza, anche abbastanza ovvia in un paese, come il nostro, di furbi, dove si possa disporre di un green pass del soggetto Mario Rossi senza poi sapere se l’individuo che lo sta esibendo sia effettivamente Mario Rossi. Il mio consiglio è sempre quello di domandare un documento. Ovvio che non vi è un potere impositivo sotto questo punto di vista per il titolare che può domandare ma non imporre.

 

Cosa può accadere nel caso di rifiuto da parte del cliente di esibire il green pass?

Se il cliente dovesse rifiutarsi di esibire il green pass dovrebbe esservi, da parte del titolare, un divieto d’ingresso. Nel momento in cui si dovesse consentire egualmente l’ingresso e dovesse verificarsi un controllo degli organi ispettivi, il titolare potrebbe essere sanzionato. Quindi delle due l’una: o si impedisce l’ingresso, anche chiamando le Forze dell’Ordine nel caso in cui gli animi si dovessero scaldare, oppure si consente comunque di accedere a rischio e pericolo del gestore.

 

Se un cliente entra in un esercizio con un green pass falso senza che l’esercente se ne avveda chi rischia? Il cliente o l’esercente?

Il cliente indubbiamente. Vi sono tutta una serie di reati. Questo potrebbe anche essere un reato di un certo rilievo. Parleremmo di un falso in atto pubblico che è un reato con pene piuttosto severe. Oppure, nell’utilizzo di un documento falso, si potrebbe profilare un’ipotesi di reato a capo del cliente o di realizzazione di concorso del falso o di utilizzo di documento falso, ovviamente di carattere pubblico. Quindi parliamo di reati consistenti.

 

E quindi l’esercente non rischia nulla?

L’esercente non rischia nulla perché, in effetti, non ha poteri di controllo. Non è nemmeno paragonabile a una sorta di controllore di autobus: è semplicemente un soggetto che chiede di esibire e si deve fidare. Nel momento in cui ci dovesse essere poi a valle una verifica da parte degli organi ispettivi, saranno gli organi ispettivi a doversi onerare in primis di dimostrare che il documento è fasullo e loro hanno i poteri di controllo, in secondo luogo di sanzionare il cliente. Il titolare dell’esercizio non potrebbe in alcun modo verificare salvo il caso in cui venisse presentato un green pass con scritto “Mario Rossi” e alla richiesta del documento venga esibito un documento con scritto, ad esempio, “Stefano Bianchi”. In questo caso si dovrà impedire l’accesso e si potrà richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine affinché vengano a fare le verifiche del caso.

 

Siamo in un periodo di vacanze, per accedere al servizio di ristorazione di un albergo occorre avere il green pass?

Sembrerebbe di sì. Nel senso che tutti i servizi di ristorazione salvo il caffè preso al banco richiedono il green pass. Ci troveremo di fronte a questa situazione indubbiamente problematica. Un soggetto non munito del green pass si può recare in hotel, vivere nella propria stanza, ma non poter fruire dei pasti comuni insieme ad altri soggetti perché non munito di green pass. L’esercente deve onerarsi di impedire che all’interno della zona ristorazione dell’hotel ci sia l’accesso del singolo avventore sprovvisto di green pass.

 

E per accedere alla ristorazione delle stazioni di servizio?

Sì, e capisco dove vuole arrivare. Questo crea sicuramente dei problemi per due motivi: il primo è che è un servizio essenziale e il secondo è che sappiamo che le autostrade sono popolate in questo periodo di una serie di stranieri che possono non conoscere la legislazione italiana o comunque possono non essere in linea con quella che è la nostra normativa, certo è che trovandosi sul suolo italiano sono tenuti al rispetto delle regole. Quindi, in estrema sintesi, per il caffè preso al banco non occorre il green pass, ma per un pranzo o una cena in autogrill occorre averlo.

 

Il green pass occorre anche per andare nei cinema all’aperto o solo in quelli al chiuso?

Sembrerebbe anche nei cinema all’aperto. Stesso discorso vale anche per quanto riguarda le competizioni sportive perché sono luoghi in cui c’è assembramento, benché all’aria aperta. Ricordiamoci che queste disposizioni sono state introdotte non in generale alla tematica COVID-19, ma soprattutto per due elementi peculiari: la variante delta, la variante che ha un maggior tasso di diffusione, e, secondo, anche per la problematica vaccinale dove si è registrato un numero di fruitori inferiore a quello che ci si sarebbe aspettato. Questo ha comportato che in tutte le situazioni di rischio di assembramento si sia adottato un provvedimento del genere.

 


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