No agevolazioni IMU se i coniugi hanno residenze separate: il commento del Notaio Daniele Boraldi

Scritto da il 1 Ottobre 2020


Daniele Boraldi, 1 ottobre 2020


La Cassazione, con ordinanza n. 20130 del 24 settembre 2020, ha ribaltato e peggiorato l’orientamento espresso dal Mef con circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 in materia di agevolazioni IMU.

La norma cui fare riferimento è l’art. 13, comma 2, D.L. n. 201 del 2011, il quale,  per quanto qui rileva, statuisce che “L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/l, A/8 e A/9 (…). Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.  Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.

Con la citata circolare il Mef ha chiarito che possono godere delle agevolazioni IMU entrambi i coniugi che abbiano stabilito la loro dimora abituale e la loro residenza anagrafica in due immobili distinti, ubicati in comuni diversi. Al contrario, dice testualmente la norma, se i due immobili sono siti nel medesimo comune, le agevolazioni IMU possono essere applicate un’unica volta per nucleo familiare, indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti.

La ratio della norma e della conseguente interpretazione del Mef è volta ad evitare che si possa eludere il pagamento dell’imposta stabilendo la residenza in due distinte abitazioni all’interno dello stesso comune, allo stesso tempo, però, consentendo, a coniugi che abbiano necessità di risiedere in altro comune, ad esempio per esigenze lavorative, di poter fruire delle agevolazioni, posto che l’intento elusivo, in tal caso, sarebbe bilanciato dall’effettiva esigenza di trasferirsi altrove.

La Cassazione, con la recentissima pronuncia del 24 settembre scorso, ha sostanzialmente affermato che, qualora i coniugi stabiliscano la loro dimora abituale e la loro residenza in immobili ubicati in comuni diversi, le agevolazioni IMU non spettino su alcuno di essi, poichè il fatto stesso che le residenze siano separate implica necessariamente che il possessore non possa avere dimora e residenza  insieme al suo nucleo familiare, del quale, sino alla separazione, fa parte anche il coniuge.

Così, se l’orientamento del Mef consentiva di usufruire delle agevolazioni IMU su entrambi gli immobili, quando ubicati in comuni diversi, o almeno su uno di essi, se ubicati nello stesso comune, la Cassazione esprime, invece, un orientamento radicalmente peggiorativo, precludendo completamente le agevolazioni IMU se gli immobili sono siti in comuni diversi, poichè per nessuno di questi è integrato il requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore insieme al suo nucleo familiare.

Al contrario, per testuale previsione normativa, se gli immobili sono ubicati nel medesimo comune, le agevolazioni IMU spettano su uno solo degli immobili in questione.

L’interpretazione apre, così, la strada al recupero dell’IMU non pagata su tutte le abitazioni che si trovino nella situazione delineata. L’effetto, è forse scontato sottolinearlo, è quello di una bomba nella notte silente: in un momento di tensione sociale e difficoltà economica, un aggravamento della pressione fiscale diretta sulla ricchezza immobiliare (potenzialmente anche retroattivo) andrebbe scongiurato e ci si augura una rapida attività di chiarificazione ed interpretazione autentica da parte del Legislatore.

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