Legge: cosa accade quando un coniuge in regime di comunione legale dei beni acquista quote societarie?

Scritto da il 3 Novembre 2020

Comunione legale dei beni e acquisto di quote societarie: l’analisi del Notaio Boraldi e dall’Avvocato Modonesi 

 

Daniele Boraldi, Notaio in Carpi

Riportiamo di seguito l’articolo scritto dal Notaio Daniele Boraldi e dall’Avvocato Cecilia Modonesi per rispondere alla seguente domanda: “Cosa accade quando un coniuge in regime di comunione legale dei beni acquista quote societarie?“:

Non esiste, per questa domanda, una risposta univoca, trattandosi di un tema complesso sul quale si sono riscontrate, nel tempo, diverse interpretazioni.

Innanzitutto occorre distinguere a seconda della finalità dell’acquisto.

 

Acquisto a scopo di investimento 

Se questo ha scopo di investimento (ossia se a mezzo della quota acquisita non si eserciti, per il tramite del mezzo societario, una attività d’impresa) si ritiene che la quota cada in comunione dei beni, in quanto rientrante nel concetto di “acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio” i quali, ai sensi dell’art. 177 C.C., costituiscono oggetto di comunione legale.

 

Acquisto strumentale all’attività imprenditoriale propria 

Se, invece, l’acquisto della partecipazione è strumentale allo svolgimento dell’attività imprenditoriale propria di uno solo dei coniugi, allora la quota ricadrà nella c.d. “comunione de residuo” disciplinata dall’art 178 C.C. – ipotesi particolare di comunione in virtù della quale il bene, che durante la vigenza della comunione legale si deve considerare di titolarità del solo coniuge acquirente, cade in comunione al momento dello scioglimento della stessa, mediante il sorgere, a favore dell’altro coniuge, di un diritto di credito pari alla metà del valore della quota societaria, se ed in quanto essa sia ancora esistente nel patrimonio del coniuge acquirente al momento dello scioglimento della comunione medesima. In tale ipotesi il coniuge che abbia acquistato una partecipazione sociale per l’esercizio della propria impresa potrà disporne in autonomia anche durante la vigenza della comunione legale e, al momento dello scioglimento di questa, vedrà sorgere un diritto di credito a favore dell’altro coniuge, senza che ciò incida sulla libera disponibilità o sulla natura della partecipazione, la quale continuerà a rimanere nella titolarità esclusiva dell’intestatario.

Tale meccanismo si spiega individuando nella ratio dell’istituto della comunione de residuo, la volontà di garantire un riconoscimento al coniuge non imprenditore, che, nel contesto storico in cui venne creata, contribuiva, con il proprio lavoro domestico, alla produzione del reddito complessivo familiare.

Quella sin qui esposta non è, però, l’unica ricostruzione operata in materia.

 

Altri possibili orientamenti 

Un altro orientamento interpretativo focalizza la distinzione (ossia la caduta o meno in comunione legale della quota acquistata) in base al tipo di partecipazione oggetto di acquisto.

Secondo alcuni autori, infatti, se si tratta di una quota societaria che comporta l’assunzione, unitamente alla qualità di socio, della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, allora si deve ritenere che la quota rimanga esclusa dalla comunione legale dei beni, e questo perché, per un generale principio del nostro ordinamento, nessuno può essere costretto ad assumere una responsabilità illimitata in virtù di un effetto automatico e quindi senza un’espressa manifestazione del consenso. Questa esclusione si applicherebbe, pertanto, all’acquisto di partecipazioni in tutte le società di persone, quali le Società Semplici, le Società in Nome Collettivo e le Società in Accomandita Semplice – per queste ultime, limitatamente alla qualità di socio accomandatario, unica posizione che comporta l’assunzione di responsabilità illimitata – essendo tutte caratterizzate dalla dominanza dell’elemento personalistico, il c.d. intuitu personae che porta ad escludere la caduta in comunione della quota sociale.

In seno all’orientamento in commento, trattando dell’acquisto di partecipazioni in società di capitali, che si tratti di azioni di S.P.A. o di S.A.P.A., di quote di S.R.L., o di partecipazioni in S.A.S. – nella sola qualità di socio accomandante, quindi con assunzione di responsabilità limitata – la Dottrina e la Giurisprudenza aderenti sono concordi nel ritenere che vi sia la caduta immediata in comunione, poiché, in tal caso, non si ha il rischio di un’automatica assunzione di responsabilità illimitata.

Con particolare riguardo alle S.R.L., il percorso verso questa ricostruzione non è stato sempre lineare, a causa della dubbia natura delle quote di partecipazione in detto tipo societario. Le discordanti tesi in merito, per l’analisi delle quali si rimanda a più ampi approfondimenti, sono state in parte risolte (o complicate, a seconda della tesi che si ritenga preferibile) da una parte della Giurisprudenza di legittimità, che ne ha dichiarato la natura di bene immateriale equiparato, ex art. 812 C.C., al bene mobile materiale, con la conseguenza dell’applicabilità della medesima disciplina legislativa dettata per questa categoria di beni.

Sulla base di tale ricostruzione, quindi, l’acquisto di quote di S.R.L. seguirebbe la stessa sorte dell’acquisto di azioni, che, comportando l’assunzione di una responsabilità limitata, non trova ragioni per escludere la caduta in comunione legale dei beni.

La qualità di socio in dette società, infatti, vede limitata la responsabilità per le obbligazioni sociali entro il valore del conferimento effettuato, essendo prevalente l’elemento capitalistico rispetto a quello personalistico.

La quota entra, quindi, nella comunione legale dei beni, anche se acquistata da uno solo dei coniugi e, secondo questa Giurisprudenza, anche se sottoscritta in sede di aumento del capitale, quand’anche nell’esercizio di un diritto di opzione spettante al coniuge in quanto già precedentemente socio, ad esempio per aver acquistato tale qualità in data anteriore al matrimonio.

Si ritiene, inoltre, che, qualora nello statuto sia presente una clausola che limita o esclude la libera trasferibilità delle partecipazioni a terzi estranei alla compagine sociale, questa non si applichi al coniuge in comunione legale, il quale diverrà in ogni caso contitolare della partecipazione acquistata dall’altro coniuge, proprio perché la caduta in comunione è un effetto legale ed automatico dell’acquisto.

Contitolarità della partecipazione non significa, però, che entrambi i coniugi siano legittimati ad esercitare i diritti sociali, quali, ad esempio, il diritto di intervento e di voto in assemblea, che continueranno ad essere prerogativa del solo coniuge acquirente.

Per estendere tali diritti anche all’altro coniuge sarà necessario legittimarlo nei confronti della società mediante l’iscrizione nel Registro delle Imprese. È questa l’unica ipotesi in cui si ritiene che tornino ad operare le clausole statutarie limitative della circolazione delle partecipazioni, in virtù delle quali al coniuge non acquirente potrebbe essere preclusa l’assunzione della qualità di socio, con i connessi diritti amministrativi, rimanendo, egli, solo contitolare delle quote/azioni.

 

Conclusione 

Quanto fin qui affrontato è relativo all’acquisto di quote societarie, mentre valutazioni diverse e più articolate riguardano le sorti dell’impresa individuale e dell’azienda coniugale, per le quali si rimanda a specifici approfondimenti.

Data la complessità della materia e la pluralità delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali ad essa relative, consiglio come sempre, ed a maggior ragione in questo caso, di rivolgersi al proprio Notaio di fiducia per valutare la soluzione migliore per l’acquisto.

 

 


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